Sez. 2, Sentenza n. 17765 del 21/08/2007 (Rv. 599367 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Violazione del codice della strada - Verbale di contestazione redatto dalla Polizia stradale - Opposizione - Legittimazione passiva del Ministro dell'interno e non del Prefetto - Erronea instaurazione del contraddittorio imputabile ad un errore dell'ufficio del giudice - Conseguenze - Cassazione con rinvio della sentenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso in cui venga proposta opposizione direttamente nei confronti del verbale di accertamento della contravvenzione redatto dalla Polizia stradale, la legittimazione non spetta al Prefetto, bensì al Ministro dell'interno, dal quale dipende il personale operante. Se, tuttavia, l'erronea instaurazione del contraddittorio è riconducibile non già all'opponente, bensì ad un errore dell'ufficio del giudice, la sentenza deve essere cassata con rinvio, onde consentire una nuova valutazione della controversia previa corretta instaurazione del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)