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Sez. 2, Sentenza n. 4695 del 26/02/2009 (Rv. 607236 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Diretta opposizione contro il verbale di accertamento di un'infrazione al codice della strada - Erronea individuazione della parte legittimata passiva - Errore riconducibile all' Ufficio del giudice dell'opposizione - Conseguenze - Sanatoria solo in caso di costituzione tramite l'Avvocatura dello Stato - Cassazione della sentenza - Necessità.
Stato
decisa il 2009-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607236-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel caso in cui venga proposta opposizione direttamente contro il verbale di accertamento di una infrazione al codice della strada, l'erronea individuazione della parte legittimata passiva (nella specie Prefettura, invece che Ministero dell'interno, essendo stata accertata la violazione dalla Polizia stradale) può essere imputabile allo stesso Ufficio del giudice dell'opposizione, ai sensi dell'art. 23, comma secondo, della legge 24 novembre 1981 n.689; ne consegue che, in tal caso, a meno che l'Amministrazione non si sia costituita a mezzo dell'Avvocatura dello Stato - la quale, omettendo ogni contestazione, potrebbe determinare la sanatoria del vizio - la sentenza va cassata, affinché il giudice di rinvio possa provvedere ad una nuova trattazione previa integrazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)