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Sez. 3, Sentenza n. 6615 del 11/04/2000 Ud. (dep. 05/06/2000) Rv. 217212 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOMINA | Effettuata nel giudizio di primo grado - Efficacia - Persistenza nelle diverse fasi del giudizio di cognizione - Reiterazione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217212-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOMINA

La nomina del difensore effettuata nel corso del giudizio di primo grado spiega i propri effetti per tutta la durata del giudizio di cognizione, nelle diverse fasi di esso nonché in quelle incidentali che ne scaturiscono, senza bisogno di essere reiterata. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello derivante dall'omesso avviso a difensore nominato per il giudizio di primo grado che non aveva sottoscritto l'atto di impugnazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)