diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1282 del 09/10/1996 Ud. (dep. 13/02/1997) Rv. 206847 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOMINA | Nomina di ulteriori difensori per il giudizio di cassazione - Applicabilità della regola generale secondo cui l' efficacia della nomina è subordinata alla revoca delle precedenti - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1996-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206847-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOMINA

La disposizione generale di cui all'art. 24 disp. att. cod. proc.pen., secondo la quale la nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finché la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultino in eccedenza rispetto al numero previsto dagli artt. 96, 100 e 101 del codice, non è applicabile nel giudizio di legittimità, valendo per esso la norma speciale contenuta nell'art. 613, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. pen., la quale prevede che nel procedimento davanti alla Corte di cassazione "il difensore è nominato per la proposizione del ricorso o successivamente", e che solo "in mancanza di nomina il difensore è quello che ha assistito la parte nell'ultimo giudizio". (In motivazione la Corte ha precisato che la predetta disposizione speciale evidenzia la decisa prevalenza della designazione del difensore per il giudizio di legittimità rispetto alle precedenti fasi processuali, trovando la sua "ratio" nelle peculiarità del giudizio di cassazione, di natura esclusivamente tecnica, che consente di attribuire alla nomina ad esso finalizzata l'intenzione del ricorrente di conferire il mandato difensivo in via esclusiva al professionista il quale, in relazione alle acquisizioni processuali, al contenuto della sentenza impugnata e alle questioni da proporre o proposte con il ricorso, ritiene possa meglio esplicare la sua difesa ai livelli tecnico-giuridici propri del grado)

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 24, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 100 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 101 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 101 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 613

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)