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Sez. 5, Sentenza n. 8850 del 03/06/2003 (Rv. 563853 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | Periodo feriale - Sospensione dei termini - Computo - Criteri.
Stato
decisa il 2003-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563853-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

In tema di impugnazioni, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all'art. 327, comma primo, cod. proc. civ., che va calcolato "ex nominatione dierum", ai sensi dell'art. 155, comma secondo, stesso codice, prescindendo dal numero dei giorni da cui è composto ogni singolo mese od anno, devono aggiungersi i 46 giorni di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (primo agosto - quindici settembre di ciascun anno), calcolati "ex numeratione dierum", nella misura di quarantasei giorni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 155 comma primo e 1, comma primo, della legge n. 742 del 1969.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)