Sez. 1, Sentenza n. 9068 del 07/07/2000 (Rv. 538307 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | Periodo feriale - Sospensione dei termini - Computo - Criteri.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA
In tema di impugnazioni, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all'art. 327, comma primo, cod. proc. civ., che va calcolato "ex nominatione dierum" ai sensi dell'art. 155, comma secondo, stesso codice, devono aggiungersi i 46 giorni di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (primo agosto - quindici settembre di ciascun anno) calcolati "ex numeratione dierum" ai sensi del combinato disposto degli artt. 155 comma primo e 1, comma primo, della legge n. 742 del 1969.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)