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Sez. 5, Sentenza n. 38320 del 16/10/2025 Cc. (dep. 26/11/2025) Rv. 288916-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Decreti che decidono sulla proposta - Legittimazione del Procuratore generale ad appellare - Art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288916-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

In tema di procedimento di prevenzione, non operano le limitazioni al potere di appello del procuratore generale previste dall'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., in quanto la legittimazione concorrente dell'ufficio requirente di secondo grado e del procuratore della Repubblica a proporre tale mezzo di impugnazione discende direttamente dalla disciplina speciale di cui all'art. 10 d.lgs. n. 150 del 2011.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 bis, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10, Decreto Legisl. 06/02/2018 num. 11 art. 3 com. 1, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)