Sez. 3, Sentenza n. 6511 del 16/12/1980 (Rv. 410288 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IMPUGNAZIONE PER INVALIDA CONVOCAZIONE - SUCCESSIVA REGOLARE RICONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA SUGLI STESSI ARGOMENTI - DICHIARAZIONI DELLA CASSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - LEGITTIMITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IMPUGNAZIONE PER INVALIDA CONVOCAZIONE - SUCCESSIVA REGOLARE RICONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA SUGLI STESSI ARGOMENTI - DICHIARAZIONI DELLA CASSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - LEGITTIMITA.*
L'ultimo comma dell'art 2377 cod civ, secondo cui l'annullamento della deliberazione assembleare non puo aver luogo se la deliberazione impugnata e sostituita con altra presa in conformita della legge o dell'atto costitutivo, benche dettato con riferimento alle societa per azioni, ha carattere generale ed e percio applicabile anche alle assemblee dei condomini edilizi. Rettamente, pertanto, il giudice del merito, nel giudizio d'impugnazione di una deliberazione assembleare, per invalida convocazione dell'assemblea dichiara cessata la materia del contendere, quando risulti che l'assemblea dei condomini regolarmente riconvocata, abbia deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2377
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)