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Sez. 2, Sentenza n. 3069 del 19/04/1988 (Rv. 458590 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - IMPUGNAZIONE DI DELIBERA NULLA PER INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI AVVISO EX ART. 1136 COD. CIV. - ART. 2377, ULTIMO COMMA, COD. CIV. - APPLICABILITÀ - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1988-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458590-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - IMPUGNAZIONE DI DELIBERA NULLA PER INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI AVVISO EX ART. 1136 COD. CIV. - ART. 2377, ULTIMO COMMA, COD. CIV. - APPLICABILITÀ - EFFETTI.*

La norma dell'art. 2377, ultimo comma cod. civ., secondo cui l'annullamento della deliberazione (invalida) non può avere luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra, presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo, benché dettata con riferimento alle società per azioni, ha carattere generale ed è, perciò, applicabile anche alle assemblee dei condomini edilizi. Pertanto, nel giudizio d'impugnazione di una delibera di assemblea condominiale affetta da nullità per inosservanza dell'Obbligo di avviso ex art. 1136 cod. civ., il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ove risulti che l'assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata, ponendo in essere - pur senza l'adozione di formule ad hoc - un atto sostitutivo di quello invalido. (V 6511/80, mass n 410288).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 2377

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)