Sez. L, Sentenza n. 5703 del 09/03/2010 (Rv. 612166 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI | Disapplicabilità di un atto amministrativo invocata dalla P.A. - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie in tema di trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato con un ente locale in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI
È inammissibile la disapplicazione di un atto amministrativo ad istanza dell'Amministrazione che ha dato causa al vizio che ne inficia la legittimità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva negato ai lavoratori a tempo determinato assunti da un Comune per la realizzazione di un progetto di salvaguardia ambientale previsto dalla legge regionale del Lazio n. 78 del 1988 il diritto alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 4-bis della legge n. 263 del 1993, disapplicando una delibera del Comune, che aveva riconosciuto il predetto diritto).
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST., Legge 20/05/1993 num. 148 CORTE COST., Legge 19/07/1993 num. 236 art. 4 bis com. 6, Legge Reg. Lazio 21/11/1988 num. 78
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)