Sez. L, Sentenza n. 13941 del 16/06/2009 (Rv. 608932 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI | Disapplicabilità di un atto amministrativo invocata dalla P.A. - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie in tema di compenso per lavori di progettazione "in proprio" e fuori orario da parte dei dipendenti pubblici.
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI
È inammissibile la disapplicazione di un atto amministrativo ad istanza dell'Amministrazione che ha dato causa al vizio che ne inficia la legittimità (principio applicato in controversia in cui un ente locale aveva dedotto l'illegittimità della delibera con la quale aveva riconosciuto il compenso ad un proprio dipendente in deroga al tetto fissato dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n.109, che disciplina, senza possibilità di deroghe, i casi di lavori di progettazione "in proprio" e fuori orario da parte dei dipendenti pubblici)
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)