Sez. 3, Sentenza n. 983 del 18/02/1981 (Rv. 411512 - 01)
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA - DECADENZA - REVOCA DELLA RELATIVA ORDINANZA - CONDIZIONI - GRAVI MOTIVI - SUSSISTENZA - MOMENTO DI RIFERIMENTO.*
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA - DECADENZA - REVOCA DELLA RELATIVA ORDINANZA - CONDIZIONI - GRAVI MOTIVI - SUSSISTENZA - MOMENTO DI RIFERIMENTO.*
In tema di prova testimoniale, i gravi motivi che giustificano la mancata comparizione della parte all'udienza fissata per lo espletamento e legittimano la revoca dell'ordinanza con la quale il giudice aveva dichiarato la decadenza della parte stessa dal diritto di fare assumere la prova, vanno considerati con esclusivo riferimento a quella udienza, non assumendo rilievo - in tale valutazione - la mancata comparizione in udienze precedenti nelle quali pero non era stata proposta istanza per la dichiarazione di decadenza dalla prova. (V 1417/68, mass n 333056).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 208 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)