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Sez. 1, Sentenza n. 1459 del 18/05/1971 (Rv. 351752 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - ESAME DI ARGOMENTI TRATTATI IN PRIMO GRADO, MA NON SPECIFICATI NEI MOTIVI D'APPELLO - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1971-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351752-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - ESAME DI ARGOMENTI TRATTATI IN PRIMO GRADO, MA NON SPECIFICATI NEI MOTIVI D'APPELLO - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI.*

Per il disposto dell'art 342 cod proc civ, che esige l'indicazione di specifici motivi, quali elementi di individuazione del quantum appellatum il giudizio di appello non e un illimitato judicium novum ma una revisio prioris istantiae nei limiti delle specifiche censure mosse alla sentenza gravata. Pertanto, l'estensione del giudizio di appello agli argomenti trattati nel giudizio di primo grado e non menzionati in un motivo di appello, puo ritenersi soltanto in presenza o di un richiamo implicito nei motivi formulati o di argomenti che possono formare oggetto di esame d'ufficio in grado di appello. (V 2629'68, mass n 335132).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)