Sez. 2, Sentenza n. 2629 del 22/07/1968 (Rv. 335132 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO- MOTIVI - SPECIFICAZIONE - MODALITA - INDIVIDUABILITA DELLE QUESTIONI CHE SI ASSUMONO INGIUSTAMENTE RISOLTE NELLA SENTENZA IMPUGNATA E DELLE RAGIONI DI DOGLIANZA - SUFFICIENZA - RICHIAMO NELLE CONCLUSIONI A TUTTE LE DIFESE SVOLTE IN PRIMO GRADO - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO- MOTIVI - SPECIFICAZIONE - MODALITA - INDIVIDUABILITA DELLE QUESTIONI CHE SI ASSUMONO INGIUSTAMENTE RISOLTE NELLA SENTENZA IMPUGNATA E DELLE RAGIONI DI DOGLIANZA - SUFFICIENZA - RICHIAMO NELLE CONCLUSIONI A TUTTE LE DIFESE SVOLTE IN PRIMO GRADO - IRRILEVANZA.*
Per l'effetto limitatamente devolutivo assegnato dal sistema processuale vigente all'appello quale revisio prioris instantiae, l'estensione dei poteri del giudice di appello si determina in relazione all'iniziativa delle parti interessate, onerate, in base all'art 342 cod proc. civ., della specificazione, nell'atto di appello, dei motivi mediante i quali vengono precisati, in correlazione con le conclusioni oggetto e limiti (quantum devolutum) del giudizio di impugnazione. Come mezzo al fine, tuttavia, la specificita dei motivi di appello non reclama una formalistica elencazione delle singole censure, bensi l'esistenza dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello enunciato scopo. Pertanto, qualora nei motivi d'appello sia rintracciabile l'individuazione delle questioni che si assumono ingiustamente risolte nella impugnata sentenza e l'enunciazione delle ragioni di doglianza, il precetto della specificazione dei motivi puo dirsi rispettato anche se poi, nelle conclusioni dell'atto d'appello, vi sia un richiamo indifferenziato a tutte le difese svolte in primo grado.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)