Sez. 1, Sentenza n. 4686 del 13/09/1985 (Rv. 442129 - 01)
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - IN GENERE - DISTRIBUZIONE DEL GAS - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A SOCIETÀ PRIVATA - FISSAZIONE DEL CANONE IN MISURA PERCENTUALE DEL PREZZO AL PUBBLICO DEL GAS - CLAUSOLA RELATIVA - CONTRASTO CON L'ART. 265 DEL R.D. 14 SETTEMBRE 1931 N. 1175 - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA D'IMPERIO CUI È SOGGETTO IL GAS - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - CONTROVERSIE TRA IL COMUNE E LA SOCIETÀ CONCESSIONARIA - DEVOLUZIONE ALLA COGNIZIONE DI ARBITRI - AMMISSIBILITÀ.*
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - IN GENERE - DISTRIBUZIONE DEL GAS - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A SOCIETÀ PRIVATA - FISSAZIONE DEL CANONE IN MISURA PERCENTUALE DEL PREZZO AL PUBBLICO DEL GAS - CLAUSOLA RELATIVA - CONTRASTO CON L'ART. 265 DEL R.D. 14 SETTEMBRE 1931 N. 1175 - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA D'IMPERIO CUI È SOGGETTO IL GAS - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - CONTROVERSIE TRA IL COMUNE E LA SOCIETÀ CONCESSIONARIA - DEVOLUZIONE ALLA COGNIZIONE DI ARBITRI - AMMISSIBILITÀ.*
Qualora il servizio comunale della distribuzione del "gas" venga affidato in concessione ad una società privata, la clausola contrattuale, che fissi il canone della concessione medesima in misura percentuale del prezzo al pubblico di detto prodotto, non si pone in contrasto con le Disposizioni dell'art. 265 del testo unico sulla finanza locale (R.d. 14 settembre 1931 n. 1175), che non escludono tale modalità di Determinazione del corrispettivo, né configura violazione della disciplina "d'imperio" cui è soggetto il "gas", ove non implichi un superamento del limite massimo che viene contemplato in tale disciplina (con libertà per i contraenti di pattuire un prezzo inferiore). Ne consegue che la controversia che insorga fra il comune e la società concessionaria, in ordine all'applicazione della suddetta clausola, deve ritenersi suscettibile di transazione, e può essere quindi validamente devoluta alla cognizione di arbitri, a norma dell'art. 806 cod. proc. civ.. (V 2278/79, mass n 398622; (V 2593/75, mass n 376537).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 265, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 15/09/1947 num. 896 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)