Sez. U, Sentenza n. 2593 del 04/07/1975 (Rv. 376537 - 01)
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ACQUEDOTTI E FOGNATURE - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA - AUMENTO DELLE TARIFFE - SUBORDINAZIONE DELL'AUMENTO ALL'ACCORDO TRA COMUNE E CONCESSIONARIO - LEGITTIMITA - LIMITI - PREZZI D'IMPERO - INSUPERABILITA - AUMENTO UNILATERALE DELLE TARIFFE - ILLEGITTIMITA - DIRITTO SOGGETTIVO DEL COMUNE DI RIPETERE LE SOMME VERSATE IN PIU - CONFIGURABILITA.*
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ACQUEDOTTI E FOGNATURE - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA - AUMENTO DELLE TARIFFE - SUBORDINAZIONE DELL'AUMENTO ALL'ACCORDO TRA COMUNE E CONCESSIONARIO - LEGITTIMITA - LIMITI - PREZZI D'IMPERO - INSUPERABILITA - AUMENTO UNILATERALE DELLE TARIFFE - ILLEGITTIMITA - DIRITTO SOGGETTIVO DEL COMUNE DI RIPETERE LE SOMME VERSATE IN PIU - CONFIGURABILITA.*
I prezzi d'impero stabiliti dagli speciali comitati, a norma degli artt 15 del RDL 16 giugno 1938 n 1387 e 18 del DLCPS 15 settembre 1947 n 896, in quanto rivolti a contenere il costo della vita, rappresentano soltanto prezzi massimi inderogabili mediante private convenzioni e non escludono, pertanto, la facolta degli interessati di fissare prezzi inferiori. Ne consegue, che la Determinazione del prezzo d'impero dell'acqua non importa la inefficacia della clausola, contenuta nell'atto di concessione del servizio di distribuzione di detta acqua nel territorio comunale, che subordina l'aumento delle tariffe, gia stabilite in misura inferiore a quella legale, all'accordo fra il concessionario ed il comune concedente, il quale, pertanto, conserva il diritto soggettivo, azionabile dinanzi al giudice ordinario, di ottenere la ripetizione delle somme versate a seguito dell'aumento del prezzo, peraltro nei limiti delle tariffe legali, fissato unilateralmente dal concessionario. (V 2240/65, mass n 314212).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Regio Decr. Legge 16/06/1938 num. 1387 art. 15, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 15/09/1947 num. 896 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)