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Sez. 6, Sentenza n. 5945 del 21/05/1986 Ud. (dep. 20/06/1986) Rv. 173184 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - CENSURE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1986-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173184-01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - CENSURE - ESTREMI.*

La parte impugnante ha l'Onere di dedurre specificamente le censure che intende muovere su punti circoscritti della decisione impugnata, e quello di indicare sia pure in modo succinto, ma preciso e ben determinato gli elementi di fatto e di diritto che adduce a sostegno delle censure. Solo così infatti il giudice della impugnazione viene posto in grado di individuare i punti che formano oggetto della censura e di esercitare il proprio Sindacato sulla decisione impugnata alla luce delle critiche formulate con i motivi di gravame. (Conf mass n 171565).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)