Sez. 6, Sentenza n. 5945 del 21/05/1986 Ud. (dep. 20/06/1986) Rv. 173184 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - CENSURE - ESTREMI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - CENSURE - ESTREMI.*
La parte impugnante ha l'Onere di dedurre specificamente le censure che intende muovere su punti circoscritti della decisione impugnata, e quello di indicare sia pure in modo succinto, ma preciso e ben determinato gli elementi di fatto e di diritto che adduce a sostegno delle censure. Solo così infatti il giudice della impugnazione viene posto in grado di individuare i punti che formano oggetto della censura e di esercitare il proprio Sindacato sulla decisione impugnata alla luce delle critiche formulate con i motivi di gravame. (Conf mass n 171565).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)