Sez. 1, Sentenza n. 3735 del 25/02/2004 (Rv. 570485 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - IN GENERE | Rettifica da parte dell'Amministrazione di errori materiali ed eliminazione dei vizi contenuti nell'ordinanza ingiunzione da parte dell'amministrazione - Anche nel caso di avvenuto pagamento della somma ingiunta con il provvedimento recante l'errore - Ammissibilità - Limiti.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative, sino a quando non sia intervenuto il giudicato, sull'opposizione proposta dall'ingiunto avverso l'ordinanza - ingiunzione, l'amministrazione, nell'esercizio del potere di autotutela, può procedere alla rimozione degli eventuali vizi, ovvero alla rettifica ed alla correzione degli eventuali errori in essa contenuti, provvedendo ad emanare una nuova ordinanza - ingiunzione emendata da detti vizi e o errori, e ciò può fare anche nel caso in cui l'ingiunto abbia già pagato la somma ingiunta con il primo provvedimento.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)