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Sez. L, Sentenza n. 2761 del 22/02/2003 (Rv. 560670 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - IN GENERE | Rettifica da parte dell'Amministrazione di errori materiali ed eliminazione dei vizi contenuti nell'ordinanza ingiunzione da parte dell'amministrazione - Anche nel caso di avvenuto pagamento della somma ingiunta con il provvedimento recante l'errore - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2003-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560670-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative, sino a quando non sia intervenuto il giudicato a seguito dell'opposizione proposta dall'ingiunto avverso l'ordinanza - ingiunzione, l'amministrazione, nell'esercizio del potere di autotutela, può procedere alla rimozione degli eventuali vizi, ovvero alla rettifica ed alla correzione degli eventuali errori in essa contenuti, provvedendo ad emanare una nuova ordinanza - ingiunzione emendata da detti vizi e/o errori, e ciò può fare anche nel caso in cui l'ingiunto abbia già pagato la somma ingiunta con il primo provvedimento.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)