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Sez. 3, Sentenza n. 2490 del 28/04/1979 (Rv. 398812 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - ESERCIZIO - PRESUPPOSTI - CONDUZIONE DEL FONDO PER UN DETERMINATO PERIODO DI TEMPO - PROVA - LIMITAZIONI ATTINENTI AL CONTRATTO COSTITUTIVO DEL RAPPORTO AGRARIO - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1979-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398812-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - ESERCIZIO - PRESUPPOSTI - CONDUZIONE DEL FONDO PER UN DETERMINATO PERIODO DI TEMPO - PROVA - LIMITAZIONI ATTINENTI AL CONTRATTO COSTITUTIVO DEL RAPPORTO AGRARIO - INAPPLICABILITA.*

Il requisito della conduzione del fondo per un determinato periodo di tempo, necessario a che il coltivatore, ai sensi dell'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590, abbia il diritto di prelazione o riscatto nei confronti del concedente o del terzo acquirente, integra una circostanza di fatto, ancorche trovante titolo in un rapporto agrario, con la conseguenza che la sua dimostrazione non e assoggettata alle eventuali limitazioni probatorie attinenti al contratto costitutivo di detto rapporto. (V 2536/77, mass n 386256).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)