Sez. 3, Sentenza n. 2536 del 17/06/1977 (Rv. 386256 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - CONDIZIONI - CONDUZIONE DEL FONDO PER UN QUADRIENNIO O PER UN BIENNIO - PROVA - LIMITAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO - ESCLUSIONE - AMMISSIBILITA DI OGNI MEZZO DI PROVA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - CONDIZIONI - CONDUZIONE DEL FONDO PER UN QUADRIENNIO O PER UN BIENNIO - PROVA - LIMITAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO - ESCLUSIONE - AMMISSIBILITA DI OGNI MEZZO DI PROVA.*
La dimostrazione della conduzione del fondo per almeno quattro anni o due anni, che, rispettivamente, gli artt 8 primo comma della legge 26 maggio 1965 n 590 e 7 primo comma della legge 14 agosto 1971 n 817 pongono a carico del coltivatore, il quale faccia valere in giudizio il diritto di prelazione o di riscatto, nei confronti del concedente o del terzo acquirente, ha come oggetto la circostanza di fatto della conduzione medesima, non il rapporto agrario che ne costituisce il titolo, e, pertanto, non e assoggettata alle eventuali limitazioni probatorie attinenti al contratto costitutivo di quel rapporto, ma puo essere fornita con ogni mezzo ammesso dal codice di rito.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1599, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)