Sez. U, Sentenza n. 985 del 30/03/1968 (Rv. 332383 - 01)
ISTRUZIONE PUBBLICA - IN GENERE - SCUOLE GESTITE DA ENTI PUBBLICI NON AVENTI FINI DI ISTRUZIONE - CARATTERE PRIVATO - CONVITTI NAZIONALI - SCUOLE MEDIE PARIFICATE- RAPPORTI TRA CONVITTI E INSEGNANTI - NATURA PRIVATISTICA - NUOVO ORDINAMENTO DEI CONVITTI NAZIONALI - CARATTERE INNOVATIVO.*
ISTRUZIONE PUBBLICA - IN GENERE - SCUOLE GESTITE DA ENTI PUBBLICI NON AVENTI FINI DI ISTRUZIONE - CARATTERE PRIVATO - CONVITTI NAZIONALI - SCUOLE MEDIE PARIFICATE- RAPPORTI TRA CONVITTI E INSEGNANTI - NATURA PRIVATISTICA - NUOVO ORDINAMENTO DEI CONVITTI NAZIONALI - CARATTERE INNOVATIVO.*
La gestione di una scuola da parte di un ente pubblico, ove non rientri tra i fini istituzionali di esso, costituisce un'attivita facoltativa di carattere privato, perche nello svolgimento di essa l'ente agisce come i privati autorizzati a gestire una scuola, la quale entro certi limiti e per determinati effetti, puo essere parificata alla scuola pubblica. L'attivita di gestione delle scuole medie parificate, che i convitti nazionali possono istituire, con spesa a totale carico delle loro amministrazioni, in virtu dell'articolo unico del RD 22 ottobre 1931 n.1410 (che modifica l'art.124 del regolamento 1 settembre 1925, n. 2009), non rientra tra i fini istituzionali di tali enti, ma costituisce l'Esercizio iure privatorum di una mera facolta degli stessi. I rapporti di impiego tra i convitti e gli insegnanti delle dette scuole hanno, pertanto, natura privata, e le controversie relative a tali rapporti sono devolute al giudice ordinario. Il nuovo ordinamento delle scuole interne dei convitti nazionali(approvato con la legge 9 marzo 1967, n. 150) che, innovando alla precedente disciplina, ha qualificato statale la scuola media annessa ai convitti nazionali, conferma il carattere privato che le scuole stesse avevano sotto la precedente legislazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 01/09/1925 num. 2009 art. 124, Legge 22/10/1931 num. 1410 art. 1, Legge 09/03/1967 num. 150 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)