Sez. 1, Sentenza n. 6072 del 03/02/1984 Ud. (dep. 28/06/1984) Rv. 165043 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - TESTIMONI - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - INSINDACABILITÀ - LIMITI.*
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - TESTIMONI - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - INSINDACABILITÀ - LIMITI.*
Nella valutazione delle risultanze processuali la scelta che il giudice di merito compie per la formazione del proprio convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni testimoni nei confronti degli altri e alla attendibilità dei medesimi nonché degli assunti difensivi, quando non sia fatta in base ad affermazioni apodittiche o contraddittorie o in seguito a travisamento dei fatti o delle prove o per effetto della omessa disamina di elementi decisivi per un convincimento diverso, rientra nel suo insindacabile apprezzamento. (Conf mass n 156289; (Conf mass n 153519, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)