Sez. 1, Sentenza n. 11159 del 10/06/1982 Ud. (dep. 23/11/1982) Rv. 156289 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - TESTIMONI - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - DISCREZIONALITÀ - LIMITI.*
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - TESTIMONI - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - DISCREZIONALITÀ - LIMITI.*
La scelta che il giudice del merito compie per la formulazione del suo convincimento con riguardo alla prevalenza ed alla attendibilità accordata ad alcuni testimoni nei confronti di altri, rientra nel suo insindacabile apprezzamento, quando non sia fatta in base a vizi che ne inficiano il ragionamento. (V mass n 150282; (V mass n 148888; (V mass n 147387; (V mass n 147347 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)