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Sez. 2, Sentenza n. 14401 del 29/05/1989 Ud. (dep. 26/10/1989) Rv. 182354 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - REALIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI - SUFFICIENZA - ASSEGNO BANCARIO POSDATATO, SUCCESSIVAMENTE LACERATO DAGLI ESTERIORI, PRIVO DELLA INDICAZIONE DEL BENEFICIARIO E DI UNA SUFFICIENTE PROVVISTA - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182354-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - REALIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI - SUFFICIENZA - ASSEGNO BANCARIO POSDATATO, SUCCESSIVAMENTE LACERATO DAGLI ESTERIORI, PRIVO DELLA INDICAZIONE DEL BENEFICIARIO E DI UNA SUFFICIENTE PROVVISTA - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*

Ai fini della consumazione del delitto di estorsione sono sufficienti, da un lato, il conseguimento del possesso della cosa o del denaro o del titolo, in cui si sostanzia il profitto ingiusto realizzato mediante violenza o minaccia e, dall'altro, il danno patrimoniale arrecato alla parte lesa, essendosi, con il verificarsi di tali elementi costitutivi della fattispecie penale, il fatto illecito interamente esplicato. Ne consegue che, qualora venga estorto un assegno bancario, non rilevano al riguardo né la successiva lacerazione di esso da parte degli estortori, né la posdatazione, né la omessa indicazione del beneficiario e né, infine, la insufficiente provvista.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)