Sez. 2, Sentenza n. 835 del 05/02/1980 (Rv. 404278 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - ESTINZIONE - IMPOSSIBILITA DI USO - CAUSE DELL'IMPOSSIBILITA - IRRILEVANZA - POSSIBILITA DEL RIPRISTINO DELL'ESERCIZIO DELLA SERVITU - CONSEGUENTE TUTELABILITA DELLA SERVITU MEDESIMA.*
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - ESTINZIONE - IMPOSSIBILITA DI USO - CAUSE DELL'IMPOSSIBILITA - IRRILEVANZA - POSSIBILITA DEL RIPRISTINO DELL'ESERCIZIO DELLA SERVITU - CONSEGUENTE TUTELABILITA DELLA SERVITU MEDESIMA.*
Il principio enunciato dall'art 1074 cod civ - secondo cui l'impossibilita di fatto di usare della servitu e il venir meno dell'utilita della medesima non fanno estinguere la servitu se non e decorso il termine di venti anni - e operante qualunque sia la causa dell'impossibilita di fatto di usare della servitu, sia che essa dipenda da eventi naturali, sia che dipenda da fatti o comportamenti attribuibili allo stesso proprietario del fondo dominante o a quello del fondo servente: ne consegue che, fin quando dura la possibilita del ripristino dell'Esercizio della servitu, questa deve essere tutelata, e cio anche per la ragione che l'Esercizio effettivo della servitu non e condizione della sua esistenza. (Conf 3540/68, mass n 336715; (Conf 1951/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1074
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)