Sez. 1, Sentenza n. 37924 del 05/09/2024 Cc. (dep. 15/10/2024) Rv. 287088-01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Udienza di riesame - Partecipazione personale dell'interessato sottoposto a misura restrittiva della libertà personale - Diritto - Modalità di esercizio - Istanza contenuta in richiesta di riesame integrativa - Idoneità - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
Nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive, la persona detenuta o internata, ovvero sottoposta a misura in concreto limitativa della possibilità di comparire all'udienza camerale, ha il diritto di parteciparvi personalmente anche nel caso in cui la relativa istanza sia stata formulata in una richiesta di riesame integrativa, purché presentata entro i termini di cui all'art. 309 cod. proc. pen.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8, Legge 16/04/2015 num. 47 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)