Sez. 1 - , Ordinanza n. 19889 del 20/06/2022 (Rv. 665221 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Decreto di approvazione del rendiconto del curatore - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE
In tema di fallimento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale di approvazione del rendiconto del curatore, perché avverso tale provvedimento è esperibile il reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'art. 26 l.fall.
Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 38, Legge Falliment. art. 116, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)