Sez. 1, Sentenza n. 18436 del 06/08/2010 (Rv. 614338 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Rendiconto di gestione del curatore - Contestazioni da parte del fallito - Approvazione del conto da parte del giudice delegato - Potere del giudice delegato - Esclusione - Reclamo al collegio oltre tre giorni dalla comunicazione ex art. 26 legge fall. - Decreto di rigetto per tardività - Illegittimità del provvedimento - Fondamento - Termine per reclamare - Dieci giorni ex art. 26 legge fall. - Fattispecie anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE
In tema di giudizio di rendiconto del curatore, ai sensi dell'art.116 legge fall. - nel testo, "ratione temporis" vigente, anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006 - la contestazione svolta dal debitore avanti al giudice delegato preclude che questi possa dichiarare l'approvazione del rendiconto stesso, essendo necessario rimettere le parti ex art. 189 cod. proc. civ. avanti al collegio, cui solo compete pronunciare in sede contenziosa; ne consegue che anche il termine entro cui proporre reclamo al collegio avverso il predetto decreto del giudice delegato, che ha indubbia natura decisoria - e lede il fondamentale diritto del fallito al giudizio da parte del giudice naturale precostituto per legge, ex art. 25 Cost. - non è di tre giorni, come previsto dall'art. 26 legge fall. per i provvedimenti ordinatori, bensì di dieci giorni. (Principio affermato dalla S.C. in sede di cassazione senza rinvio, sia del provvedimento del giudice delegato, sia dell'ordinanza con cui il collegio aveva erroneamente dichiarato inammissibile il reclamo, perchè tardivo).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 38, Legge Falliment. art. 116, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Costituzione art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)