Sez. 2, Sentenza n. 2919 del 25/06/1982 Ud. (dep. 11/04/1983) Rv. 158306 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE - RICHIESTA DI DENARO DEL RICETTATORE AL DERUBATO PER RESTITUIRGLI LA COSA SOTTRATTA - TENTATIVO DI ESTORSIONE - SUSSISTENZA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE - RICHIESTA DI DENARO DEL RICETTATORE AL DERUBATO PER RESTITUIRGLI LA COSA SOTTRATTA - TENTATIVO DI ESTORSIONE - SUSSISTENZA.*
Il ricettatore (così come il ladro) è in posizione di illiceità nei confronti del derubato ed è obbligato incondizionatamente verso quest'ultimo alla reintegra del patrimonio leso dall'attività penalmente antigiuridica. La richiesta da parte sua di una somma di denaro al derubato, per restituirgli la cosa sottratta, anche se a titolo di rimborso del prezzo pagato per ricettarla, costituisce pertanto tentativo di estorsione. (Conf mass n 143741; (Conf mass n 105903; (Conf mass n 103959).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)