Sez. 2, Sentenza n. 1187 del 20/06/1967 Ud. (dep. 07/11/1967) Rv. 105903 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - SOMMA PRETESA DAL LADRO PER RESTITUIRE LA REFURTIVA - SUSSISTENZA DEL DELITTO - INIZIATIVA DEL DERUBATO - IRRILEVANZA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - SOMMA PRETESA DAL LADRO PER RESTITUIRE LA REFURTIVA - SUSSISTENZA DEL DELITTO - INIZIATIVA DEL DERUBATO - IRRILEVANZA.*
Commette il delitto di estorsione il ladro o il suo mandatario che imponga al derubato il pagamento di una somma come condizione per la restituzione della refurtiva ed e del tutto irrilevante che l'iniziativa sia partita dal derubato medesimo, poiche questi anche in tale ultima ipotesi agisce sotto la minaccia implicita della perdita definitiva della cosa. (V, quanto all'estorsione commessa dal ricettatore per restituire la (cosa, 103959, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)