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Sez. L, Sentenza n. 1774 del 18/02/1987 (Rv. 451140 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1987-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451140-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Perché sia legittima la condanna del lavoratore al pagamento delle spese del giudizio, nelle controversie previdenziali ed assistenziali, a favore degli istituti di assistenza e previdenza, è necessario che il giudice del merito compia una indagine puntuale, fornendone adeguata motivazione, sulla ricorrenza di entrambe le relative condizioni giustificative e, cioè, sia del requisito oggettivo, consistente nella evidente infondatezza della domanda per carenza prima facie dei presupposti di fatto e di diritto, sia del requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza dell'assicurato, ovvero nell'ignoranza addebitabile a mancato uso della normale diligenza, circa la evidente infondatezza della sua pretesa. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva ritenuto la temerarietà della lite in un'ipotesi in cui l'assicurato aveva convenuto in giudizio l'INPS per l'accertamento del suo diritto alla pensione di Invalidità pur essendo ancora privo del necessario requisito contributivo). (Conf 1238/83, mass n 426022).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)