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Sez. L, Sentenza n. 1238 del 18/02/1983 (Rv. 426022 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE AL PAGAMENTO DELLE SPESE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426022-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE AL PAGAMENTO DELLE SPESE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

Perché sia legittima la condanna del lavoratore al pagamento delle spese del giudizio, nelle controversie previdenziali ed assistenziali, a favore degli istituti di assistenza e previdenza, è necessario che il giudice del merito compia una indagine puntuale, fornendone adeguata motivazione, sulla ricorrenza di entrambe le relative condizioni giustificative e, cioè, sia del requisito oggettivo, consistente nella evidente infondatezza della domanda per carenza prima facie dei presupposti di fatto e di diritto; sia del requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza dell'assicurato, ovvero nell'ignoranza addebitabile a mancato uso della normale diligenza, circa la evidente infondatezza della sua pretesa. (Conf 974/80, mass n 404415; (Conf 2028/78, mass n 391383).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)