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Sez. 3, Sentenza n. 24250 del 30/11/2010 (Rv. 614914 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - VENDITA | Termine per il compimento della pubblicità (art. 80 del d.P.R. n. 602 del 1973) - Natura ordinatoria - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Inosservanza - Invalidità della procedura di vendita - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614914-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - VENDITA

In tema di espropriazione forzata immobiliare per la riscossione delle imposte sul reddito, di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il termine entro il quale deve essere effettuata la pubblicità ha carattere ordinatorio e non perentorio, mancando una esplicita previsione in tal senso e non potendosi desumere alcun indizio sulla sua natura perentoria dall'art. 80 del citato d.P.R., il quale si limita a stabilire che, almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto, l'avviso di vendita è inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ed è affisso, a cura dell'ufficiale della riscossione, alla porta esterna della cancelleria del giudice dell'esecuzione e all'albo del comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli immobili. Ne consegue che l'inosservanza dell'anzidetto termine non si riflette sulla regolarità del procedimento di incanto e di vendita.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 80

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)