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Sez. 5, Sentenza n. 3472 del 23/01/1984 Ud. (dep. 16/04/1984) Rv. 163717 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - RIFERIMENTO ESCLUSIVA ALLA CONTUMACIA - ILLEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1984-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163717-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - RIFERIMENTO ESCLUSIVA ALLA CONTUMACIA - ILLEGITTIMITÀ.*

È illegittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato esclusivamente sul comportamento processuale dell'imputato rimasto contumace, poiché l'ordinamento processuale vigente riconosce al giudicabile la facoltà di non partecipare personalmente al dibattimento. (V mass n 160690, sulla latitanza; (Conf mass n 147613; (Conf mass n 125386; (Conf mass n 111667; (contra mass n 129626).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)