Sez. 1, Sentenza n. 7734 del 20/03/1973 Ud. (dep. 07/11/1973) Rv. 125386 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - IN GENERE - EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI SUL PIANO SOSTANZIALE - ESCLUSIONE - DINIEGO DELLE ATTENUANTI GENERICHE - ILLEGITTIMITA.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - IN GENERE - EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI SUL PIANO SOSTANZIALE - ESCLUSIONE - DINIEGO DELLE ATTENUANTI GENERICHE - ILLEGITTIMITA.*
La contumacia non costituisce un comportamento tale da consentire un qualsivoglia giudizio sulla capacita a delinquere del reo o sulla gravita del fatto, essendo da tempo superato l'aforisma secondo cui contra contumaces omnia iura clamant, talche il vigente ordinamento processuale penale non ricollega alcuna deminutio alla contumacia dell'imputato, configurandola alla stregua di un comportamento inattivo che da luogo ad una particolare Forma procedimentale, scevra di qualsiasi contenuto sanzionatorio. Trattandosi di una condotta insuscettibile di una qualificazione giuridica negativa in termini di illegittimita o di illiceita, stante il difetto di un correlativo dovere a carico del giudicabile, lo stato di contumacia non puo giustificare il diniego delle attenuanti generiche, altrimenti il relativo comportamento, privo di sanzioni sul piano processuale, produrre, con manifesta illogicita, effetti pregiudizievoli per l'imputato sul piano del diritto sostanziale.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)