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Sez. 4, Sentenza n. 42501 del 25/06/2013 Ud. (dep. 16/10/2013) Rv. 258238 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI | Scavo di trincea profonda più di metri 1, 50 - Obbligo di predisporre le armature di sostegno - Condizioni di operatività.
Stato
decisa il 2013-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258238-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro concernenti lo scavo di pozzi o di trincee profondi più di m. 1, 50, l'abrogato art. 13 del d.P.R. n. 164 del 1956 (sostituito dall'art. 119 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) - nel prevedere la necessità di allestire armature di sostegno delle pareti, quando la consistenza del terreno non dia sufficienti garanzie di stabilità - non condiziona tale adempimento all'ipotesi in cui all'interno dello scavo stazionino stabilmente i lavoratori, ma prevede tale presidio di sicurezza anche per l'ipotesi in cui al suo interno si debba scendere per un limitato periodo di tempo ed obbliga, man mano che si procede nello scavo, a provvedere al contemporaneo armamento.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, DPR 07/01/1956 num. 164 art. 13, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)