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Sez. 4, Sentenza n. 41829 del 29/09/2009 Ud. (dep. 30/10/2009) Rv. 245787 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI | Scavo di pozzo profondo più di metri 1, 50 - Obbligo di predisporre le armature di sostegno - Condizioni di operatività.
Stato
decisa il 2009-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245787-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI

In tema di prevenzione infortuni sul lavoro concernenti scavi di pozzi o trincee (art. 13 d.P.R. n. 164 del 1956), l'obbligo di provvedere all'applicazione di armature di sostegno delle pareti, quando la consistenza del terreno non dia sufficienti garanzia di stabilità, sussiste a partire dal momento in cui lo scavo raggiunge la profondità di metri uno e cinquanta e deve essere adempiuto prima di procedere oltre nell'escavazione, occorrendo, inoltre, man mano che si procede nello scavo, provvedere al contemporaneo armamento.

Riferimenti normativi: DPR 07/01/1956 num. 164 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)