Sez. 4, Sentenza n. 41829 del 29/09/2009 Ud. (dep. 30/10/2009) Rv. 245787 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI | Scavo di pozzo profondo più di metri 1, 50 - Obbligo di predisporre le armature di sostegno - Condizioni di operatività.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI
In tema di prevenzione infortuni sul lavoro concernenti scavi di pozzi o trincee (art. 13 d.P.R. n. 164 del 1956), l'obbligo di provvedere all'applicazione di armature di sostegno delle pareti, quando la consistenza del terreno non dia sufficienti garanzia di stabilità, sussiste a partire dal momento in cui lo scavo raggiunge la profondità di metri uno e cinquanta e deve essere adempiuto prima di procedere oltre nell'escavazione, occorrendo, inoltre, man mano che si procede nello scavo, provvedere al contemporaneo armamento.
Riferimenti normativi: DPR 07/01/1956 num. 164 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)