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Sez. 2, Sentenza n. 5589 del 08/06/1976 Ud. (dep. 30/04/1977) Rv. 135743 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - PROVENIENZA DELITTUOSA DELLA COSA - CERTEZZA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1976-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/135743-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - PROVENIENZA DELITTUOSA DELLA COSA - CERTEZZA - NECESSITA.*

Perche si possa configurare il delitto di ricettazione, e necessario che esista la certezza della provenienza delittuosa delle cose acquistate, ricevute od occultate dallo asserito ricettatore. Quando la prova di tale illecita provenienza manchi o sia insufficiente, viene meno alla base la possibilita di configurare il delitto previsto dall'art 648 cod pen e l'imputato deve essere assolto per non aver commesso il fatto.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)