Sez. 1, Sentenza n. 6138 del 13/11/1979 Ud. (dep. 15/05/1980) Rv. 145300 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - PROVENIENZA DELITTUOSA DELLA COSA - CERTEZZA - NECESSITA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - PROVENIENZA DELITTUOSA DELLA COSA - CERTEZZA - NECESSITA.*
Perche possa configurarsi il reato di ricettazione e necessario che esista la certezza della provenienza delittuosa delle cose acquistate, ricevute od occultate dallo asserito ricettatore. Qualora la prova di tale illecita provenienza manchi o sia insufficiente, viene meno alla base la possibilita di configurare il predetto delitto e l'imputato deve essere assolto per insussistenza del fatto. (la Cassazione ha chiarito che non basta che il reato presupposto sia stato effettivamente commesso, occorrendo la certezza che il provento dello stesso sia stato ricettato dall'imputato). (V mass nn 143839, 143674, 143497, 142632, 141594; (Conf mass n 135743).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)