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Sez. 1, Sentenza n. 334 del 14/02/1964 (Rv. 300412 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - OPERE PUBBLICHE - STRADE - ELEVAZIONE O ABBASSAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE - CONSEGUENTI OSTACOLI PER L'ACCESSO AI FABBRICATI - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1964-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/300412-01

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - OPERE PUBBLICHE - STRADE - ELEVAZIONE O ABBASSAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE - CONSEGUENTI OSTACOLI PER L'ACCESSO AI FABBRICATI - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - LIMITI.*

La pubblica amministrazione, la quale, modificando le condizioni di una pubblica strada, sia pure per ragioni di interesse generale, elevi e abbassi il suolo stradale in modo da rendere l'accesso ai fabbricati, in relazione alla loro destinazione, sensibilmente piu difficoltoso o meno agevole, e tenuta ad indennizzare il privato che dalle dette modificazioni venga lesò cio in base al principio generale contenuto nell'art. 46 della legge sull'espropriazione per pubblica utilita, dovendo ricondursi in tale norma, con criteri di analogia, tutte le ipotesi di danno permanente alle private proprieta immobiliari, legato all'opera pubblica da un nesso di causalita obiettiva. L'indennizzo deve essere commisurato al danno effettivamente ed oggettivamente prodotto all'immobile, escluso ogni altro pregiudizio economico, come quello relativo ad una industria che nell'immobile stesso veniva esercitata e che risulti interrotta o sospesa in seguito alla esecuzione dell'opera pubblica. (Conf. 1810-60).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)