Sez. 1, Sentenza n. 7224 del 26/06/1995 (Rv. 493107 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Danno - Determinazione - Mancato reddito - Valutabilità - Condizione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
Il danno cagionato dall'esecuzione dell'opera pubblica, per essere indennizzabile, a norma dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, deve avere una incidenza diretta sul fondo, ossia deve consistere in un danneggiamento materiale dell'immobile o nella compromissione di una condizione di fatto essenziale per l'utilizzazione ed il godimento dello stesso, così risolvendosi, sul piano economico, in una effettiva diminuzione del valore venale del bene. Ne consegue, che anche il mancato reddito può essere considerato nella valutazione dell'indennità in esame, purché si tratti di un pregiudizio conseguente ad una diminuzione o perdita di un reddito in precedenza direttamente ricavato dal bene stesso, e non già correlato ad un fattore di produzione diverso o ulteriore, quale un'attività di impresa, sia pure allocata nell'immobile.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)