Sez. 1, Sentenza n. 3959 del 27/11/1975 (Rv. 378237 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - SENTENZA NOTIFICATA IN NOME PROPRIO DALLA PARTE DIVENUTA MAGGIORENNE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI APPELLO PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE - IRRITUALITA - TARDIVA COSTITUZIONE DELLA PARTE CON ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - SANATORIA DELLA IRRITUALITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - SENTENZA NOTIFICATA IN NOME PROPRIO DALLA PARTE DIVENUTA MAGGIORENNE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI APPELLO PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE - IRRITUALITA - TARDIVA COSTITUZIONE DELLA PARTE CON ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - SANATORIA DELLA IRRITUALITA - ESCLUSIONE.*
La comunicazione che una parte ha raggiunto la maggiore eta non richiede una Forma determinata e, quindi, puo ben consistere nella notificazione della sentenza in nome proprio, anziche in nome del rappresentante legale, tanto piu quando questi continua a rivestire tale veste per altri figli ancora minori. Conseguentemente, nei confronti della parte divenuta maggiore d'eta, non puo ritenersi proposta impugnazione se l'atto di appello sia stato notificato in unica copia presso il procuratore costituito del rappresentante legale, ne ha rilievo, come sanatoria, che la parte si sia, poi, tardivamente costituita accettando il contraddittorio, poiche i termini di impugnazione sono fuori della disponibilita delle parti e pertanto il regime delle preclusioni vigente in materia non puo essere superato dalla tardiva accettazione del contraddittorio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)