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Sez. 1, Sentenza n. 5142 del 25/11/1977 (Rv. 388760 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - MINORENNE - COSTITUZIONE IN NOME E PER CONTO DI LUI DEL GENITORE ESERCENTE LA POTESTA - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA NEL CORSO DI UN GRADO DEL GIUDIZIO O NELLA PENDENZA DEL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE - MANCATA COMUNICAZIONE DELL'EVENTO DA PARTE DEL DIFENSORE - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE AL GENITORE ANZICHE AL FIGLIO - VALIDITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388760-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - MINORENNE - COSTITUZIONE IN NOME E PER CONTO DI LUI DEL GENITORE ESERCENTE LA POTESTA - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA NEL CORSO DI UN GRADO DEL GIUDIZIO O NELLA PENDENZA DEL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE - MANCATA COMUNICAZIONE DELL'EVENTO DA PARTE DEL DIFENSORE - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE AL GENITORE ANZICHE AL FIGLIO - VALIDITA - CONDIZIONI.*

Qualora il minore, in cui nome e conto si sia costituito il genitore esercente la potesta (nella specie, per il promuovimento di Azione per la dichiarazione giudiziale di paternita), raggiunga la maggiore eta nel corso di un determinato grado del giudizio, senza che il procuratore provveda a comunicare o notificare tale evento, ovvero che in pendenza del termine per proporre impugnazione, avverso la sentenza pronunciata a conclusione di quel grado, va affermata la validita od invalidita dell'impugnazione notificata al predetto genitore, nella qualita di legale rappresentante del figlio, anziche al figlio medesimo, a secondo che, alla stregua degli Atti del processo, risulti che il notificante ignorasse senza colpa, ovvero conoscesse od ignorasse con colpa, la cessazione dell'indicata rappresentanza. Infatti, il principio dell'automatica operativita degli eventi interruttivi, riguardanti la parte costituita per mezzo di procuratore, nella fase successiva all'emanazione della sentenza, che conclusa la fase processuale per la quale la Costituzione stessa spiega effetto, va temperato e coordinato con quello costituzionale del diritto di difesa della controparte, il quale porta ad escludere che tali eventi possano andare in pregiudizio della parte incolpevolmente ignara. (V 2495/77, mass n 386210; (V 126/76, mass n 378764; (V 3959/75, mass n 378237; (V 30/74, mass n 367523).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 270, Cod. Civ. art. 271 CORTE COST., Cod. Civ. art. 273 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)