diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 8456 del 18/04/1995 Ud. (dep. 26/07/1995) Rv. 202347 - 01

Reati contro il patrimonio - Delitti - Estorsione e truffa | Minaccia - Pericolo immaginario - Differenza.
Stato
decisa il 1995-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202347-01

Reati contro il patrimonio - Delitti - Estorsione e truffa

Mentre gli elementi caratterizzanti la condotta estorsiva sono la "violenza" e la "minaccia", quelli qualificanti il comportamento truffaldino - anche nell'ipotesi aggravata della prospettazione del "pericolo immaginario" - sono, pur sempre, gli artifizi e raggiri: in quest'ultima ipotesi infatti la minaccia, poiché riguarda un male non reale, ma immaginario, assume i contorni dell'inganno perché contribuisce alla induzione in errore della parte offesa del reato attraverso la prospettazione del falso pericolo. (Nella specie la Corte ha ritenuto configurabile il reato di truffa nel fatto di un soggetto che, spacciandosi per ufficiale della Guardia di Finanza, aveva richiesto ed ottenuto una somma di danaro per non procedere ad una verifica fiscale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)