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Sez. 5 - , Sentenza n. 6239 del 05/03/2020 (Rv. 657379 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Dichiarazione dei redditi di assoggettamento ad IRAP - Omissione del versamento - Conseguenze - Cartella di pagamento - Legittimità - Fondamento - Onere della prova del contribuente - Contenuto - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657379-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di IRAP, nel giudizio d'impugnazione della cartella di pagamento emessa dall'Amministrazione finanziaria ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per omesso versamento dell'imposta nella misura indicata nella dichiarazione dei redditi, spetta al contribuente che "ritratti" la propria dichiarazione provare il fatto impedivo dell'obbligazione tributaria (asserita mancanza dell'autonoma organizzazione), determinandosi, altrimenti, un'irrazionale disparità di trattamento tra coloro che chiedono il rimborso di un'imposta versata e non dovuta, onerati di fornire la prova del diritto alla restituzione, e coloro che, dopo essersi dichiarati soggetti ad imposizione ed averne indicato l'ammontare in dichiarazione, ne omettono, in tutto o in parte, il versamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)