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Sez. 5 - , Sentenza n. 27127 del 28/12/2016 (Rv. 642379 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Cartella emessa in base alla dichiarazione dei redditi – Impugnazione - Insussistenza dell’autonoma organizzazione - Onere della prova a carico del contribuente.
Stato
decisa il 2016-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642379-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di IRAP, nel giudizio d'impugnazione della cartella di pagamento emessa dall'Amministrazione finanziaria ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, spetta al contribuente, che "ritratta" la propria dichiarazione, fornire la prova, in applicazione dell'art. 2697 c.c., del fatto impedivo dell'obbligazione tributaria (asserita mancanza dell’autonoma organizzazione), determinandosi, altrimenti, un'irrazionale disparità di trattamento tra coloro che chiedono il rimborso di un’imposta versata e non dovuta, onerati di fornire la prova del diritto alla restituzione, e coloro che, dopo essersi dichiarati soggetti all'imposta ed averne indicato l'ammontare in dichiarazione, ne omettono il versamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)