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Sez. 3, Sentenza n. 361 del 10/02/1972 (Rv. 356246 - 01)

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA CONTADINA - IN GENERE - FONDO UNICO COSTITUENTE UNA UNITA CULTURALE SUFFICIENTE EX LEGGE N 590 DEL 1965 - PRELAZIONE E CONSEGUENTE RISCATTO IN CASO DI VENDITA DEL FONDO - ESERCIZIO CONGIUNTO DA PARTE DI TUTTI GLI AFFITTUARI, COLONI O MEZZADRI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1972-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356246-01

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA CONTADINA - IN GENERE - FONDO UNICO COSTITUENTE UNA UNITA CULTURALE SUFFICIENTE EX LEGGE N 590 DEL 1965 - PRELAZIONE E CONSEGUENTE RISCATTO IN CASO DI VENDITA DEL FONDO - ESERCIZIO CONGIUNTO DA PARTE DI TUTTI GLI AFFITTUARI, COLONI O MEZZADRI - NECESSITA.*

Nel caso di fondo unico, costituente una unita culturale sufficiente per la Costituzione della proprieta coltivatrice, di cui alla legge 26 maggio 1965, n 590, la prelazione ed il conseguente riscatto, da detta legge previsti nel caso di vendita del fondo, devono essere esercitati congiuntamente da tutti gli affittuari, mezzadri o coloni che coltivano il fondo, e, se qualcuno di essi abbia rinunciato, congiuntamente dagli altri affittuari, mezzadri o coloni.*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)