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Sez. 3, Sentenza n. 2917 del 28/07/1975 (Rv. 376972 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - FONDO UNICO COSTITUENTE UNA UNITA COLTIVATRICE - PLURALITA DI AFFITTUARI, MEZZADRI O COLONI DI DETTO FONDO - ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE E DEL RISCATTO - IN VIA CONGIUNTA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1975-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376972-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - FONDO UNICO COSTITUENTE UNA UNITA COLTIVATRICE - PLURALITA DI AFFITTUARI, MEZZADRI O COLONI DI DETTO FONDO - ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE E DEL RISCATTO - IN VIA CONGIUNTA - NECESSITA.*

Nel caso di fondo unico costituente una unita coltivatrice sufficiente ai fini della Costituzione della proprieta contadina ai sensi della legge 26 maggio 1965 n 590, la prelazione ed il conseguente eventuale riscatto, da essa previsti, devono essere esercitati congiuntamente da tutti gli affittuari, mezzadri o coloni, che coltivano tale fondo. (Conf 361/72, mass n 356246).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)