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Sez. U, Ordinanza n. 23113 del 12/11/2015 (Rv. 637138 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE | Commissione tributaria adita a seguito di "translatio iudicii" - Regolamento di giurisdizione di ufficio - Termine per la sua proposizione - Individuazione.
Stato
decisa il 2015-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637138-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE

La decisione della commissione tributaria, adita a seguito di "translatio iudicii", sull'istanza di sospensione del provvedimento impugnato ex art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, adottata prima dell'udienza (o della camera di consiglio) di "trattazione della controversia", non è ostativa al promovimento, da parte della stessa, del regolamento di giurisdizione di ufficio, poiché l'art. 59, comma 3, della legge n. 69 del 2009 individua quale termine invalicabile per sollevarlo quello della "prima udienza fissata per la trattazione del merito", mentre l'opposta conclusione vanificherebbe la garanzia costituzionale della tutela cautelare, nella quale è insita l'urgenza di provvedere.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 47 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)